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Regesto

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo (art. 35 cpv. 3 OAC).
La decisione concernente la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo costituisce una decisione incidentale nell'ambito del procedimento relativo alla revoca a scopo di sicurezza; il termine per interporre un ricorso di diritto amministrativo contro una tale decisione è di dieci giorni (consid. 1).
La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo, come la revoca a scopo di sicurezza, è fondata unicamente su motivi di sicurezza del traffico indipendentemente da una colpa. Ragione per cui può essere ordinata senza che vi sia una decisione penale passata in giudicato (consid. 2b). Per lo stesso motivo, la presunzione d'innocenza di cui all'art. 6 n. 2 CEDU non è presa in considerazione; le altre garanzie di procedura previste dall'art. 6 CEDU non possono essere invocate a causa della natura provvisoria della misura (consid. 2c).
I presupposti per la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo (consid. 3a) sono adempiti nella fattispecie (guida a più riprese in stato d'ebrietà) ( consid. 3b).

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Articolo: art. 35 cpv. 3 OAC, art. 6 n. 2 CEDU, art. 6 CEDU