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Regesto

Art. 466 segg. CO. Assegno.
Le azioni promosse in virtù di un assegno dall'assegnatario contro l'assegnato sono di diritto civile ai sensi dell'art. 41 OG indipendentemente dal quesito di sapere se le relazioni giuridiche tra l'assegnante e l'assegnato (rapporto di provvista) e tra l'assegnante e l'assegnatario (rapporto di valuta) soggiacciano al diritto privato o al diritto pubblico (consid. 1).
Circostanze alle quali si deve ammettere che sussiste accettazione dell'assegno giusta l'art. 468 cpv. 1 CO (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 41 OG, art. 468 cpv. 1 CO