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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 146 cpv. 3 CC; pronunzia della separazione se č domandato il divorzio.
Nell'ambito di una procedura di divorzio, la separazione puņ essere pronunciata solo se la riconciliazione dei coniugi sembri probabile secondo l'art. 146 cpv. 3 CC. Se l'azione tende in via principale al divorzio giusta l'art. 142 cpv. 1 CC - e solo sussidiariamente alla separazione -, la turbativa delle relazioni coniugali esclude invero ogni speranza di riconciliazione. Pertanto, si giustifica che venga pronunciata la separazione solo se fatti precisi e concreti fondano una speranza di riconciliazione giusta l'art. 146 cpv. 3 CC.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 146 cpv. 3 CC, art. 142 cpv. 1 CC