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Regesto

Art. 181 CP; art. 895 seg. CC; art. 82 e 400 cpv. 1 CO: coazione, minaccia di grave danno; diritto di ritenzione.
Minaccia di un grave danno chi fa dipendere la restituzione immediata di documenti al proprio mandante dal versamento di un acconto sugli onorari scoperti, malgrado che i termini processuali corrano e tali atti siano urgentemente necessari nell'ambito di una procedura giudiziaria pendente (consid. 1). La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno di cui si è minacciati non sopprime il suo carattere serio (consid. 1a; conferma della giurisprudenza).
Non può essere esercitato alcun diritto di ritenzione su documenti che non sono suscettibili di essere realizzati (consid. 3a).
Qualora l'obbligo di restituire i documenti non costituisce uno dei doveri principali delle parti, il mandatario non può prevalersi, dovendo procedere a tale restituzione, del diritto di rifiutare la sua prestazione ai sensi dell'art. 82 CO (consid. 3b).
Portata dell'obbligo di restituire i documenti in base alle norme sul mandato. Un diritto di ritenzione su documenti non realizzabili, fondato sul diritto delle obbligazioni, è di principio escluso, riservate disposizioni contrattuali contrarie (consid. 3c).
Dalle norme professionali concernenti gli avvocati non può essere dedotto alcun diritto di ritenzione su documenti che non possono essere realizzati (consid. 3d).

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 82 e 400 cpv. 1 CO, Art. 181 CP

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