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Regesto

Art. 83 lett. a OG; delimitazione delle competenze federali e cantonali nell'ambito dell'autorizzazione di apparecchi automatici da gioco con posta in denaro.
Condizioni di ricevibilità dell'azione di diritto pubblico, censure e conclusioni ammissibili, potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1-3). Il Consiglio federale non ha violato la competenza cantonale emanando l'ordinanza federale sugli apparecchi automatici da gioco con posta in denaro. Non sussiste alcun diritto dei cantoni a proseguire la prassi dell'omologazione degli apparecchi automatici per il gioco d'abilità, che si rivela contraria al diritto federale (consid. 4 e 5). Spese della procedura davanti al Tribunale federale (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 83 lett. a OG