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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 cpv. 4 LAlc, art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le tasse di monopolio sull'alcool (OTMAlc); art. 103 OG; determinazione delle acquaviti tagliate, che soggiacciono ad una tassa di monopolio aumentata.
La Regia federale degli alcool è legittimata, in virtù dell'art. 103 lett. a OG, ad impugnare una decisione resa dalla Commissione di ricorso in materia d'alcool, mediante la quale sono state annullate delle tasse di monopolio da essa richieste (consid. 2).
Interpretazione grammaticale, storica, sistematica, teleologica e secondo il contesto attuale degli art. 28 cpv. 4 LAlc e 2 cpv. 2 OTMAlc (consid. 3).
Le bevande distillate, che all'importazione sono state dichiarate in modo scorretto e la cui composizione può essere determinata soltanto attraverso complesse analisi, sono da considerare come delle «bevande distillate per le quali la materia prima di fabbricazione non è accertata», ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OTMAlc (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 4 LAlc, art. 103 OG, art. 103 lett. a OG, art. 2 cpv. 2 OTMAlc