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Regesto

Art. 36 Cost.; art. 1 LTC, art. 4-6 LTC, art. 22-24 LTC, art. 27 LTC, art. 56 LTC, art. 57 LTC e in particolare art. 61 LTC; art. 98 lett. f OG, art. 99 cpv. 2 OG; Accordo per l' istituzione dell' OMC/GATT del 1994 e in particolare «Allegato sulle telecomunicazioni»; art. 6 cifra 1 CEDU; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in relazione al rilascio di due concessioni per la telefonia mobile sul piano nazionale.
Non è data la facoltà di introdurre ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni rese dalla Commissione federale delle comunicazioni in materia di rilascio, rispettivamente, di diniego di una concessione per l' offerta di servizi di telecomunicazione nel settore della telefonia mobile, se le frequenze disponibili sono insufficienti a soddisfare tutti i concorrenti; la situazione non muta se, per l' interpretazione del diritto nazionale, si tiene conto dei principi stabiliti nell' Accordo per l' istituzione dell' OMC/GATT o del diritto emanato dall' Unione europea (consid. 1-4).
In mancanza di uno specifico diritto al rilascio di una simile concessione, la facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale non può neppure essere dedotta direttamente dalla Convenzione europea per i diritti dell' uomo (consid. 5).
La Commissione federale delle comunicazioni non ha diritto ad un' indennità per ripetibili davanti al Tribunale federale (consid. 6d).

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