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Regesto

Nozione di foresta -- art. 2 Disp. trans. Cost.; diritto cantonale di applicazione dell'art. 2 cpv. 4 LFo e 1 OFo; esame nell'ambito di un controllo astratto delle norme.
Legittimazione a inoltrare un ricorso di diritto pubblico del vicino toccato virtualmente (consid. 1c).
Una regolamentazione cantonale che stabilisce i criteri quantitativi minimi perché una superficie coperta di alberi sia considerata foresta, riprendendo unicamente in maniera schematica i limiti superiori indicati all'art. 1 cpv. 1 OFo, è incompleta ed equivoca. Essa può tuttavia essere interpretata e applicata in modo conforme al diritto federale e costituzionale, poiché i criteri qualitativi di foresta definiti nel diritto federale prevalgono sui criteri quantitativi minimi (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 4 LFo, art. 1 cpv. 1 OFo