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Regesto

Art. 38 LBVM, art. 103 lett. a OG; assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori.
Legittimazione a ricorrere contro una decisione della Commissione federale delle banche in materia di assistenza amministrativa (consid. 1).
Intimazione della decisione dell'autorità di sorveglianza al cliente: lasciata indecisa la questione di sapere se la notificazione alla banca per il cliente sia valida, quando costui, benché vi sia stato invitato, non si è costituito un domicilio ove tale decisione gli possa essere notificata (consid. 2). Presupposti generali per l'assistenza amministrativa (consid. 3).
L'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori è un'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LBVM, che, quando chiede assistenza amministrativa nell'ambito della sorveglianza sulle borse e sul commercio dei valori mobiliari, può ottenere informazioni non solo sullo stabilimento in esame ma anche direttamente sul cliente medesimo (consid. 4 e 5).
Analogamente a quanto previsto per l'assistenza giudiziaria in materia penale, è proibita una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova ("fishing expedition"). Tale situazione non è realizzata allorquando sono richieste delle informazioni in merito ad una transazione che ha avuto luogo poco prima della pubblicazione di un fatto confidenziale (consid. 6).
La Commissione federale delle banche è, di principio, abilitata a fornire spontaneamente assistenza amministrativa, ossia anche in assenza di un'esplicita richiesta (consid. 7).
Le informazioni riguardanti un cliente fornite nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere trasmesse ad un'altra autorità solo con l'accordo dell'autorità svizzera di sorveglianza; in proposito, la Commissione federale delle banche deve emanare, se del caso, una nuova decisione suscettibile di ricorso (consid. 9 e 10).

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referenza

Articolo: Art. 38 LBVM, art. 103 lett. a OG, art. 38 cpv. 2 LBVM