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Regesto

Art. 24 Convenzione di Lugano (CL); competenza a ordinare dei provvedimenti provvisori quando esiste una convenzione di proroga di foro; ammissibilità di disposizioni con le quali viene ordinata una prestazione.
Malgrado l'esistenza di una convenzione di proroga di foro, ai fini della tutela provvisoria dei propri diritti ci si può rivolgere a un tribunale diverso da quello prorogato, esclusivo, quando quest'altro tribunale è il solo in grado di adottare per tempo un provvedimento immediatamente esecutivo (consid. 3a).
L'ordine tendente all'adempimento temporaneo del contratto può valere quale provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24 CL solo a ben determinate condizioni; enumerazione di queste condizioni (consid. 3b).
Ammissibilità, dal profilo del diritto cantonale e di quello federale, dell'ordine tendente all'esecuzione temporanea di un contratto di distribuzione nel quadro della protezione giuridica provvisoria (consid. 3c).

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referenza

Articolo: art. 24 CL