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Regesto

Art. 100bis CP; condizioni per il collocamento in una casa d'educazione al lavoro.
Tale collocamento è possibile ugualmente in presenza di reati gravi. Tuttavia, nella misura in cui il giovane adulto, per motivi inerenti alla sua personalità o agli atti da lui commessi, deve soggiacere alle disposizioni applicabili agli adulti, le esigenze ai fini di un collocamento devono essere più rigorose. I delinquenti violenti e pericolosi non devono essere collocati in una casa d'educazione al lavoro (consid. 6b; concretizzazione della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 100bis CP