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Regesto

Art. 30 cpv. 1 lett. d, art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LADI; art. 97 cpv. 1 lett. b OADI: sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un programma di occupazione.
La giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 122 V 34

Articolo: art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LADI, art. 97 cpv. 1 lett. b OADI