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Regesto

Art. 72 al. 1 e art. 30 cpv. 1 lett. d LADI: interruzione di un'occupazione temporanea.
Colui che senza valido motivo interrompe anzitempo un'attivitą temporanea (art. 72 cpv. 1 LADI) adeguata dev'essere sospeso dal diritto all'indennitą di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) e non in quanto disoccupato per propria colpa (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 72 cpv. 1 LADI, art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, art. 44 cpv. 1 lett. b OADI