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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU: composizione corretta del tribunale.
Un giudizio di prima istanza reso senza la partecipazione del segretario del tribunale avente giusta la legislazione cantonale applicabile voto consultivo (e inoltre esplicito diritto di formulare proposte) deve essere annullato per violazione di una regola di procedura federale essenziale (diritto delle parti alla composizione corretta del tribunale).

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU