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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Atti di cortesia eseguiti senza la volontà di vincolarsi giuridicamente.
Agli atti di cortesia eseguiti senza la volontà di vincolarsi si applica, per analogia, l'art. 422 cpv. 1 CO, riguardante l'obbligo di risarcimento del padrone nell'ambito della gestione d'affari senza mandato (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: art. 422 cpv. 1 CO