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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di terzi di intrattenere relazioni personali con il figlio; interesse al ricorso; lesione quale condizione di ricevibilità del ricorso per riforma (art. 274a cpv. 1, 303 cpv. 1 CC).
La madre a cui è stata ritirata la custodia dei figli, ma non l'autorità parentale, ha un interesse giuridico a interporre un ricorso per riforma per rimettere in discussione la concessione a un terzo di un diritto a relazioni personali con i figli di lei, invocando il suo diritto di disporre della loro educazione religiosa (consid. 1.2).