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Regesto

Art. 43 OG; art. 4, 5 e 7 della Convenzione dell'Aja relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131).
In presenza di una controversia di natura civile, la violazione di disposizioni procedurali contenute in trattati internazionali può essere fatta valere con ricorso per riforma, a patto che il litigio sia di per sé suscettivo di un ricorso per riforma. Ciò vale anche qualora si tratti unicamente di esaminare, a titolo pregiudiziale, secondo il diritto cantonale e con riferimento ad un giudizio contumaciale, se la notifica di un atto è avvenuta conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione (consid. 2).
Qualora la richiesta di notifica risulti viziata, ma l'autorità adita proceda ciononostante alla notificazione, quest'ultima non potrà essere dichiarata non valida a causa del fatto che la domanda era incompleta (consid. 3.1). Qualora l'atto venga notificato dall'autorità richiesta mediante semplice consegna non è necessario tradurlo (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 43 OG