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Regesto

Art. 88 OG, art. 293 e 307 LEF; decisione che rifiuta l'omologazione di un concordato, legittimazione ricorsuale dei creditori.
Qualora l'ultima istanza cantonale rifiuti di omologare un concordato, è unicamente legittimato a inoltrare un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG) il creditore che ha chiesto l'apertura della procedura concordataria o che ha almeno espressamente postulato l'omologazione del concordato innanzi alla giurisdizione cantonale (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 88 OG, art. 293 e 307 LEF