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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 125 CP; violazione del dovere di diligenza.
Distinzione tra commissione e omissione (consid. 2.2).
Il dirigente di un'organizzazione che si occupa di fare da intermediaria tra diverse organizzazioni sportive e i potenziali clienti e che organizza con gli uni e gli altri determinate attivitą sportive viola il dovere di diligenza richiesto se raccomanda delle guide sprovviste delle necessarie autorizzazioni (consid. 2.3 e 2.4).

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Articolo: Art. 125 CP