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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 305ter cpv. 1 CP; carente diligenza in operazioni finanziarie.
Colui che su mandato altrui trasporta dall'estero alla Svizzera un grosso quantitativo di denaro contante appartenente ad un terzo, lo cambia qui in franchi svizzeri, lo versa su un conto bancario, di cui è titolare un'azienda da lui controllata e su cui egli ha diritto di firma, e lo trasferisce infine su conti di altre persone, come da istruzioni del suo mandante, pone in essere un'operazione finanziaria, per cui appartiene alla categoria di soggetti che si possono rendere colpevoli della fattispecie in questione (consid. 2).
Ammessa nel caso concreto una carente diligenza nell'accertamento dell'identità dell'avente economicamente diritto (consid. 3).
Art. 59 CP; confisca di valori patrimoniali.
Le mercedi ricevute a titolo di ricompensa per i trasporti di denaro soggiaciono a confisca (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 305ter cpv. 1 CP, Art. 59 CP