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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Lesioni colpose (art. 125 CP); doveri del conducente e del pedone in presenza di un passaggio pedonale dotato di un'isola spartitraffico (art. 33 cpv. 2, art. 49 cpv. 2 LCStr; art. 6 cpv. 1, art. 47 cpv. 2 e 3 ONC); principio dell'affidamento (art. 26 LCStr).
Il pedone che attraversa un passaggio pedonale dotato di isola spartitraffico deve aspettare sull'isola quando un veicolo proveniente da destra è così vicino che non riuscirebbe a fermarsi in tempo (consid. 2.1).
Il conducente può confidare nel fatto che il pedone si conformi al suo dovere di prudenza, che gli impone di osservare ed aspettare. Tuttavia, in presenza di indizi concreti di un comportamento scorretto del pedone, riconoscibili facendo prova dell'attenzione richiesta, il conducente deve fare tutto il possibile per evitare la collisione (consid. 2.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 125 CP, art. 33 cpv. 2, art. 49 cpv. 2 LCStr, art. 47 cpv. 2 e 3 ONC, art. 26 LCStr