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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 8 e 16 LAI: Provvedimenti d'integrazione professionale durante l'esecuzione di una pena privativa della libertā.
- Spetta all'autoritā di esecuzione delle pene stabilire se la disposizione di un provvedimento d'integrazione professionale sia compatibile con l'esecuzione di una pena privativa della libertā. Con il consenso di essa autoritā e alle condizioni poste dalla medesima, non č esclusa la possibilitā di riconoscere provvedimenti d'integrazione in favore di un assicurato che sta scontando una pena privativa della libertā.
- Dovendosi valutare se il provvedimento č necessario ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAI, occorre tenere conto segnatamente del regime di esecuzione della pena come pure del momento in cui l'interessato potrā esercitare l'attivitā per la quale desidera essere formato. Trattandosi in particolare del diritto alla prima formazione, si deve pure esaminare in quale misura i lavori che vengono assegnati al detenuto gli permettano di acquisire una tale formazione rendendo di conseguenza privo di oggetto l'intervento dell'assicurazione per l'invaliditā.

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referenza

Articolo: Art. 8 e 16 LAI, art. 8 cpv. 1 LAI