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Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1, art. 41 CEDU: Sanzione in caso di ritardata giustizia.
L'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni. La giurisprudenza sviluppata in materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura.
Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI: Prova dell'incapacità lavorativa.
Lasciata aperta la questione di sapere se l'impossibilità di mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di un'incapacità lavorativa nel momento determinante.

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Articolo: Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1, art. 41 CEDU, Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI