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Regesto

Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 40 n. 2 Cost./ZH; § 11 cpv. 2 della legge zurighese sulle pubblicazioni ufficiali del 27 settembre 1998; divieto di ritardata giustizia; principio della separazione dei poteri. Entrata in vigore di una revisione della legge tributaria differita dal governo.
Il divieto di ritardata giustizia si riferisce all'applicazione del diritto ma, di principio, non alla procedura legislativa. Competenza del Consiglio di Stato zurighese per fissare la data dell'entrata in vigore degli atti legislativi adottati dal Gran Consiglio (consid. 2.2).
Principi applicabili alla determinazione del momento dell'entrata in vigore delle leggi da parte del governo (consid. 2.3). In concreto, la volontā del legislatore non č arbitrariamente disattesa se il Consiglio di Stato differisce l'entrata in vigore di una revisione della legge tributaria nei termini che aveva giā annunciato pubblicamente in parlamento prima della sua adozione (consid. 2.4).

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Articolo: Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 40 n. 2 Cost./ZH