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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 43 cifra 3 cpv. 2 e 3, art. 44 cifra 1 e 6 come pure art. 73 e segg. CP; ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità.
Il campo di applicazione del principio della celerità secondo la Costituzione federale è più ampio di quello previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Esso comprende non solo le controversie concernenti pretese civili e accuse penali, ma tutti i procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative (consid. 2.3).
I criteri applicabili per valutare la violazione del principio della celerità nell'ambito del perseguimento penale non possono essere trasposti indistintamente all'esecuzione delle pene. Portata del principio della celerità nell'ambito dell'esecuzione delle pene (consid. 3).
Nessuna violazione del principio della celerità nella fattispecie (consid. 4).

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 29 cpv. 1 Cost.