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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contratto d'appalto; prescrizione, perenzione, solidarietà imperfetta (art. 51, 371 cpv. 2, 377 CO).
I diritti di garanzia per i difetti che non sono stati segnalati prima della scadenza del termine di prescrizione dell'art. 371 cpv. 2 CO sono perenti. Dies a quo di questo termine in caso di recesso anticipato dal contratto ai sensi dell'art. 377 CO. Poco importa che il committente abbia appreso dell'esistenza del difetto unicamente dopo che il termine di prescrizione era trascorso (consid. 4).
Quando l'esecuzione difettosa di una costruzione è imputabile a più persone, queste rispondono in linea di principio per il danno subito dal committente in virtù delle regole della solidarietà imperfetta. Tuttavia, se una di queste persone è all'origine di un difetto di cui il committente ha unicamente avuto conoscenza dopo lo spirare del termine di cui all'art. 371 cpv. 2 CO, essa non può essere oggetto di un'azione di regresso promossa dal responsabile medesimo o dalla sua assicurazione responsabilità civile (consid. 5).

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Articolo: art. 51, 371 cpv. 2, 377 CO, art. 371 cpv. 2 CO