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Regesto

Pignoramento nella procedura di convalida del sequestro; diminuzione del saldo di un conto sequestrato presso un terzo debitore (banca), che deve ora venir pignorato (art. 99 LEF).
Gli averi in conto corrente del debitore vanno pignorati sino a concorrenza dell'importo sequestrato anche in caso di successiva diminuzione (consid. 3.1), i titoli e le monete depositati, per contro, solamente nella misura in cui essi effettivamente ancora esistono al momento del pignoramento (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: art. 99 LEF