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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Discriminazione razziale (art. 261bis CP); nozione di "pubblicità".
Il carattere pubblico di un determinato fatto di reato dipende essenzialmente dal bene giuridico protetto e dal motivo per cui la "pubblicità"
dello stesso è stata eretta a elemento costitutivo della fattispecie legale (consid. 4.3).
È da considerarsi pubblico, ai sensi dell'art. 261bis CP, ciò che viene espresso al di fuori dell'ambito privato. Appartiene all'ambito privato quanto viene espresso nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se tale condizione è perfezionata occorre tenere conto delle circostanze concrete del caso, fra le quali può essere di rilievo il numero delle persone presenti (modifica della giurisprudenza; consid. 5.2).
Carattere pubblico ammesso nel caso di asserzioni contenute in un discorso tenuto in occasione di una riunione a porte chiuse in un rifugio forestale, davanti a 40-50 skinheads appartenenti a differenti raggruppamenti (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 261bis CP