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Regesto

Termine di reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro di un conto bancario (art. 217 PP).
Il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 5 giorni di cui all'art. 217 PP per interporre un reclamo alla Camera d'accusa contro un ordine di perquisizione e sequestro è quello in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione. L'intimazione dell'ordine ad una banca non equivale, di per sé, alla comunicazione al titolare del conto. La banca - in virtù degli obblighi contrattuali che la legano al cliente - deve però informare il più presto possibile il titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro (riassunto della giurisprudenza; consid. 1.3).
Il reclamante è tenuto a precisare tutte le circostanze di fatto che possano tornare utili per la verifica della tempestività del gravame e ad offrire i mezzi di prova appropriati (consid. 1.4).
In concreto, reclamo tardivo (consid. 1.5).

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referenza

Articolo: art. 217 PP