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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 8 lett. c ALC e art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 94 n. 1, art. 95 n. 1 e 5-7 del regolamento n. 1408/71; art. 118 del regolamento n. 574/72: Modifica delle rendite correnti a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC.
Un cittadino spagnolo residente in Spagna al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità rientra, a partire dal 1° giugno 2002, nel campo d'applicazione personale dell'ALC. Da un punto di vista temporale, il regolamento n. 1408/71 non apre alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore nello Stato interessato (consid. 4.1).
A differenza di quanto si verificava con il sistema delle convenzioni di sicurezza sociale di tipo A, la regolamentazione comunitaria implica il versamento di rendite parziali da parte di ogni Stato interessato se una persona è stata assicurata in più Stati membri. Nella misura in cui una rendita d'invalidità straniera entra in linea di considerazione, i diritti dell'assicurato possono, su sua domanda, dare luogo a una revisione a partire dal 1° giugno 2002. Una domanda di revisione motivata con l'aggravamento del tasso d'invalidità non vale quale domanda di nuovo calcolo (consid. 4.2).

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referenza

Articolo: art. 95 n. 1 e 5-7 del, art. 118 del