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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. e ed art. 96 cpv. 2 LADI come pure art. 42 cpv. 1 e 2 OADI: Obbligo di segnalare tempestivamente l'incapacità lavorativa e sospensione in caso di violazione di tale obbligo.
In caso di ripetuta violazione, senza valido motivo, dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OADI, si possono cumulare le sanzioni di cui agli art. 42 cpv. 2 OADI e 30 cpv. 1 lett. e LADI (consid. 3.1.2: precisazione della sentenza pubblicata in DTF 125 V 193).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 125 V 193

Articolo: art. 96 cpv. 2 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI, art. 42 cpv. 1 OADI, art. 42 cpv. 2 OADI