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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 320 cpv. 3 CO; buona fede quale requisito per un rapporto di lavoro di fatto.
Il requisito della buona fede, necessario per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, fa difetto solamente qualora possa venir dimostrato che il lavoratore era perfettamente al corrente dell'invaliditā del contratto. La malafede presuppone la piena cognizione dell'invaliditā, vale a dire, oltre alla consapevolezza dell'illiceitā della pattuizione, anche quella dei suoi effetti giuridici (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 320 cpv. 3 CO