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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 cpv. 1 e 2 nonché art. 19 cpv. 1 CO; scioglimento consensuale della qualità di membro di una associazione.
L'uscita da un'associazione non è soltanto possibile mediante atto unilaterale di dimissione (art. 70 cpv. 2 CC), ma pure mediante accordo contrattuale tra l'associazione ed il membro (consid. 3.5.2).
In concreto, la ditta datrice di lavoro, una carpenteria, come la maggior parte delle imprese di costruzioni in legno, è uscita dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) a fine marzo 2003 sulla base di un regolare accordo contrattuale. Di conseguenza, essa non è mai stata assoggettata al campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) concluso con effetto dal 1° luglio 2003 tra la SSIC e due sindacati, ragione per la quale il suo lavoratore non ha in nessun caso diritto ad una rendita transitoria di vecchiaia giusta il CCL PEAN (consid. 1-3).

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referenza

Articolo: art. 19 cpv. 1 CO, art. 70 cpv. 2 CC