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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 123 e 126 CP; lesioni personali semplici e vie di fatto.
Definizioni di lesioni personali (consid. 1.1) e di vie di fatto (consid. 1.2) e delimitazione tra questi due reati nei casi limite (consid. 1.3).
Le lesioni personali non implicano necessariamente un danno all'integrità fisica. Un danno psichico può bastare, purché sia di una certa importanza. Per valutarla occorre tener conto, da un lato, del genere e dell'intensità della lesione e, dall'altro, del suo impatto sulla psiche della vittima (consid. 1.4).

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referenza

Articolo: Art. 123 e 126 CP