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Regesto

Esigenza di un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale nel reato di truffa; contratto di leasing.
Nella truffa il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (principio dell'identità materiale, "Stoffgleichheit"; consid. 5.3). Il prenditore del leasing che, contrariamente al vero, annuncia alla società assicurativa - con cui ha stipulato un'assicurazione casco totale - il furto del proprio veicolo al fine di sottrarsi al pagamento delle rate del leasing dovute al prestatore non si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, ma - eventualmente - di danno patrimoniale procurato con astuzia giusta l'art. 151 CP (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: art. 146 CP, art. 151 CP