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Regesto

Art. 75a unitamente all'art. 62d CP, art. 29 cpv. 1 Cost.; ricusa dei membri della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP.
Il detenuto che richiede la liberazione condizionale può ricusare i membri della commissione chiamata a valutare la sua pericolosità pubblica giusta l'art. 75a CP, analogamente a quanto avviene nei confronti di un esperto (consid. 5).
Il caso di esclusione previsto all'art. 62d cpv. 2 CP è limitato al rappresentante della psichiatria e non può essere esteso agli altri membri della commissione (consid. 6.1).
La presenza in seno alla commissione di un giudice che ha condannato il richiedente la liberazione condizionale non viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 6.2).
Il detenuto può ricusare il procuratore pubblico membro della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP qualora abbia sostenuto l'accusa nei processi sfociati in condanne a pene detentive da cui l'interessato chiede di essere liberato condizionalmente. Non è per contro sufficiente che il magistrato abbia esercitato l'azione pubblica in altri procedimenti conclusisi con un proscioglimento, un abbandono o una condanna a pene ormai scontate, prescritte oppure ancora non più esecutive per altre ragioni (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 62d cpv. 2 CP, art. 29 cpv. 1 Cost., art. 62d CP, art. 75a CP