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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esame degli internamenti ordinati sulla base del diritto anteriore (n. 2 cpv. 2 Disp. fin. CP); misura terapeutica stazionaria, condizioni (art. 59 CP).
Il giudice deve rinunciare alla prosecuzione, secondo il nuovo diritto, dell'internamento di un autore pericoloso affetto da grave turba psichica pronunciato sulla base del diritto anteriore e ordinare al suo posto una misura terapeutica stazionaria, qualora risulti, con sufficiente verosimiglianza, che nell'arco di cinque anni l'esecuzione di una simile misura riduca nettamente il rischio che l'autore commetta, in connessione con la turba psichica, nuovi reati ai sensi dell'art. 64 CP. Non è per contro necessario che siano adempiuti con sufficiente probabilità i presupposti per la liberazione condizionale dalla misura stazionaria già dopo cinque anni (consid. 3-5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 59 CP, art. 64 CP