Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 49 cpv. 1 e 3, art. 51 cpv. 1 e 2 LPGA; art. 124 lett. a e b OAINF; termine per contestare la chiusura del caso comunicata a torto in modo informale.
Se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida, così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 51 cpv. 1 e 2 LPGA, art. 124 lett. a e b OAINF, art. 51 cpv. 1 LPGA