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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF; art. 41 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 n. 6 LPP; art. 142 CO.
In quanto fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF) o nuova conclusione (art. 99 cpv. 2 LTF), l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale nell'ambito di una lite concernente prestazioni assicurative e qui non rilevabile d'ufficio, č inammissibile a meno che la prescrizione non sia intervenuta dopo il giudizio impugnato (consid. 2).

Regesto b

Art. 49, art. 23 segg. LPP; art. 1 segg. LPar, art. 8 cpv. 3 Cost.; pagamento di arretrati salariali in caso di rendita d'invaliditā corrente.
Presa in considerazione, ai fini del conteggio di una rendita di invaliditā corrente, di un pagamento di arretrati salariali - con effetto retroattivo a un momento precedente l'insorgenza del rischio di invaliditā - dovuto a una violazione del divieto di discriminazione a causa del sesso e a una violazione della legge sulla paritā dei sessi (consid. 3 e 4).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 99 cpv. 1 e 2 LTF, art. 41 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 n. 6 LPP, art. 142 CO, art. 99 cpv. 1 LTF seguito...