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Regesto

Art. 2 cpv. 2 e art. 6 cpv. 3 OAMal; esenzione dall'obbligo assicurativo.
La nozione di "copertura assicurativa equivalente" ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non differisce in maniera sostanzialmente significativa da quella utilizzata dall'art. 2 cpv. 2 OAMal (consid. 5.6).
Nei confronti del ricorrente, ex funzionario in pensione del Consiglio d'Europa, non trovano applicazione i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 1612/68 (consid. 8).
L'esistenza di una prassi contraria alla legge in altri Cantoni non giustifica una parità di trattamento nell'illegalità (consid. 9).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 2 e art. 6 cpv. 3 OAMal, art. 6 cpv. 3 OAMal