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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 52 cpv. 3 LAVS e previgente art. 82 cpv. 1 OAVS (in vigore fino al 31 dicembre 2002); perenzione/prescrizione delle pretese risarcitorie; regime transitorio.
Ai diritti al risarcimento dei danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono applicabili le regole sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS (cfr. DTF 131 V 425; conferma della giurisprudenza). In questi casi, il tempo trascorso durante il diritto previgente deve essere preso in considerazione ai fini del computo del termine di due anni dell'art. 52 cpv. 3 LAVS (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 131 V 425

Articolo: Art. 52 cpv. 3 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS