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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 Cost e art. 9 CEDU; libertà di credo e di coscienza; dispensa da lezioni di nuoto miste per motivi religiosi.
Interesse giuridicamente protetto attuale; legittimazione a ricorrere dei genitori (consid. 1).
Condizioni generali per modificare la giurisprudenza (consid. 3).
Secondo il precetto islamico invocato, i credenti non devono vedere il corpo ampiamente denudato di persone dell'altro sesso (consid. 4.2).
Le convinzioni che impongono un determinato comportamento per motivi religiosi o che inducono a indossare vestiti particolari non devono di principio essere esaminate (consid. 4.4).
Il contenuto essenziale della libertà religiosa non è toccato dal precetto in causa (consid. 5).
L'obbligo di partecipare alle lezioni di nuoto miste del livello inferiore della scuola dell'obbligo pubblica del Canton Sciaffusa poggia su di una base legale sufficiente (consid. 6).
Nella ponderazione degli interessi, si deve in particolare tener conto delle molteplici aspirazioni all'integrazione della popolazione musulmana (consid. 7.2).
Adottato con misure d'accompagnamento l'obbligo litigioso non costituisce, nemmeno per i bambini musulmani, una limitazione inammissibile della libertà religiosa (consid. 7.3).

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referenza

Articolo: Art. 15 Cost, art. 9 CEDU