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Regesto

Art. 89 cpv. 1 LTF; art. 2 cpv. 4 e 5, art. 3 cpv. 1 e 2 e art. 4 LMI; rilascio, a una psicoterapeuta proveniente da un altro Cantone, dell'autorizzazione ad esercitare la professione a titolo indipendente nel Canton Zurigo secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio.
Legittimazione del Cantone ad interporre un ricorso in materia di diritto pubblico; interesse degno di protezione quale detentore del pubblico potere con riferimento alla valutazione generale dell'asserito diritto all'autorizzazione fondato sulle regole del mercato interno (consid. 1.2.1 e 1.2.2). Descrizione dei poteri di rappresentanza (consid. 1.2.3).
Principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine nell'ambito del domicilio commerciale giusta la nuova legge sul mercato interno (consid. 2.1). Esame dell'equivalenza delle normative cantonali in materia di accesso al mercato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LMI (consid. 2.4). Equivalenza ammessa per le regolamentazioni del Canton Grigioni e del Canton Zurigo concernenti l'autorizzazione ad esercitare l'attivitą di psicoterapeuta a titolo indipendente (consid. 2.5).

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referenza

Articolo: Art. 89 cpv. 1 LTF, art. 4 LMI, art. 2 cpv. 5 LMI