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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; nella versione della legge federale dell'8 ottobre 1948, RU 1949 I 225, pag. 229-230); art. 31 cpv. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.
Qualora una persona rimanga illegalmente in Svizzera dopo che una prima domanda d'asilo è stata respinta e le venga riconosciuto, nell'ambito di una seconda procedura d'asilo, lo statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, il suo soggiorno è lecito a partire dal momento in cui sorge la qualità di rifugiato, purché si sia tenuta a disposizione delle autorità durante il suo soggiorno illegale (consid. 4).