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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 59 cpv. 4 CP; protrazione di una misura terapeutica stazionaria.
Secondo il testo legale, qualora i presupposti siano adempiuti (consid. 2.1-2.3), una misura terapeutica stazionaria puņ essere protratta di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni. Ne consegue che in singoli casi puņ essere ordinata anche una protrazione inferiore a cinque anni (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 59 cpv. 4 CP