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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 89 cpv. 1 e 2, art. 56 cpv. 1 e 2 come pure art. 32 cpv. 1 LAMal; art. 116 e 139 CO; art. 46 cpv. 1 e art. 83 cpv. 2 LEF; competenza materiale e territoriale del tribunale arbitrale a statuire sull'azione di disconoscimento di un fornitore di prestazioni.
Una decisione di non entrata in materia, per incompetenza materiale o territoriale, non può essere resa da un giudice unico nella procedura dell'art. 89 LAMal (consid. 3).
Il tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 89 LAMal è competente, ratione materiae, a statuire sull'azione di disconoscimento promossa da un fornitore di prestazioni contro un credito fatto valere dall'assicuratore malattia in via esecutiva sulla base di un accordo concernente la pretesa violazione del principio di economicità del trattamento (art. 56 cpv. 1 e 2 nonché art. 32 cpv. 1 LAMal), anche se l'accordo presenta tutti gli aspetti di una novazione ai sensi dell'art. 116 CO (consid. 4.3.1).
Il foro dell'art. 89 cpv. 2 LAMal (Cantone in cui il fornitore di prestazioni è installato in modo permanente) prevale sul foro dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF (consid. 4.3.2).
Osservanza dei termini in caso di azione promossa presso il tribunale territorialmente incompetente (art. 139 CO per analogia; consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 32 cpv. 1 LAMal, art. 116 e 139 CO, art. 89 LAMal, art. 46 cpv. 1 e art. 83 cpv. 2 LEF seguito...