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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 66, art. 73 cpv. 1 e 2 LPP; procedura d'azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale.
In virtù del principio dispositivo che regge la procedura d'azione, la parte attrice è libera, una volta realizzatosi il caso di prestazione, di definire l'oggetto della lite e di stabilire se intende convenire in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere l'adempimento dell'obbligo contributivo oppure il proprio istituto di previdenza per conseguire il pagamento delle prestazioni della previdenza professionale (consid. 3).
Il tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale non è nei limiti dell'oggetto della lite vincolato dalle conclusioni delle parti (consid. 3.1 e 4).

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referenza

Articolo: art. 73 cpv. 1 e 2 LPP