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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 42 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr; art. 43 cpv. 1 in relazione con l'art. 51 cpv. 2 lett. a LStr; art. 50 cpv. 1 lett. a LStr; diniego della proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale; portata del divieto dell'abuso di diritto; calcolo della durata dell'unione coniugale.
Il divieto dell'abuso di dritto in rapporto con il diritto all'ottenimento e a una proroga di un permesso di dimora in favore del coniuge di un cittadino svizzero o di una persona a beneficio di un permesso di domicilio, concerne in principio solo i casi in cui i coniugi vivono ancora (in modo fittizio) insieme (consid. 3.2).
Per determinare se, al momento del suo scioglimento, l'unione coniugale è durata tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr), decisivo è unicamente il periodo di vita in comune in Svizzera (consid. 3.3).