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Regesto

Art. 36 e 166 cpv. 2 LEF; sospensione del termine per chiedere il fallimento; deposito di un ricorso contro la comminatoria di fallimento; conferimento dell'effetto sospensivo.
Il termine di quindici mesi per chiedere il fallimento è sospeso, conformemente all'art. 166 cpv. 2 LEF, quando è stato introdotto un ricorso contro la comminatoria di fallimento ed è stato conferito l'effetto sospensivo (art. 36 LEF) prima dell'inoltro della domanda di fallimento (consid. 4.1 e 4.2).

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Articolo: Art. 36 e 166 cpv. 2 LEF, art. 166 cpv. 2 LEF