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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 93 CO, art. 11 LForo; autorizzazione a far vendere una cosa; competenza territoriale.
Scopo del diritto di far vendere una cosa previsto dall'art. 93 CO. L'autorizzazione viene concessa qualora le condizioni per ottenerla siano rese verosimili. Possibilità di riesaminare la decisione di autorizzazione nel quadro di un successivo procedimento ordinario, ad esempio tendente al risarcimento danni (consid. 5.1). Classificazione dell'autorizzazione a far vendere una cosa fra gli atti di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 11 LForo (consid. 5.2). La questione relativa all'esistenza di un foro alternativo al luogo di situazione della cosa è stata lasciata aperta (consid. 5.3).

Regesto b

Art. 93 CO; condizione della mora del creditore con riferimento a una prestazione in natura.
L'obbligo accessorio di restituire la cosa, che il debitore ha ricevuto in possesso nel quadro di un contratto d'appalto per la sua riparazione o manutenzione, è una prestazione in natura (consid. 7.1).

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referenza

Articolo: Art. 93 CO, art. 11 LForo